- L’omessa dichiarazione si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario e non si presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 8 D.L.gs 507/93
- L’infedele dichiarazione si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario le cui caratteristiche differiscono da quanto dichiarato ai sensi dell’art. 8 D.L.gs 507/93
- La tardiva dichiarazione si applica qualora si espone un mezzo pubblicitario prima di presentare la dichiarazione ai sensi dell’art. 8 D.L.gs 507/93
Per l’omessa, presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) cosi’ come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
Per la tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell’imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 50% al 100%) cosi’ come determinata dall’Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa, infedele o tardiva denuncia è ridotta ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta, se dovuta, e della sanzione.